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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In favore dei cittadini italiani rimpatriati, titolari di
proprieta' agricole o titolari di scorte vive, morte e frutti
pendenti in Tunisia, oggetto dei provvedimenti di espropriazione
adottati, il 12 maggio 1964, dal Governo tunisino, e che abbiano
tempestivamente avanzato domanda di indennizzo alle competenti
autorita' tunisine, e' autorizzata la corresponsione di
un'anticipazione.
L'anticipazione sara' corrisposta nella misura massima del 50 per
cento del valore in comune commercio dei beni sul mercato di Tunisia
in epoca immediatamente precedente i suddetti provvedimenti di
espropriazione o, in mancanza, del valore risultante dalla
capitalizzazione del reddito netto medio ed ordinario dei beni stessi
afferenti al capitale fondiario ed alle scorte, secondo i criteri di
stima e di valutazione che saranno stabiliti dalla Commissione di cui
all'articolo 2.
L'importo dell'anticipazione, nei limiti stabiliti dal Ministro per
il tesoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 2, sara'
recuperato sul risarcimento definito in sede internazionale e dovra'
essere restituito dall'interessato ad avvenuta riscossione
dell'indennizzo direttamente conseguito dal Governo tunisino, fino
alla concorrenza, del relativo ammontare.
Per la corresponsione delle suddette anticipazioni e' autorizzata
la spesa di lire 3 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31
dicembre 1964.
Per gli esercizi successivi potranno essere stabiliti con appositi
provvedimenti legislativi e iscritti nel bilancio dello Stato gli
stanziamenti necessari.