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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento di cui
alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, comandato in missioni fuori
della ordinaria sede di servizio, in localita' distanti almeno 15
chilometri, spetta, per ogni 24 ore (ivi compreso il tempo occorrente
per il viaggio) di assenza dalla sede, nonche' per l'eccedente
periodo non inferiore ad 8 ore, trascurandosi le minori frazioni di
tempo, l'indennita' di trasferta nelle seguenti misure:
personale impiegatizio provvisto di coef-
ficiente di stipendio dal 325 al 500......... L. 4.000 personale
impiegatizio provvisto di coef-
ficiente di stipendio dal 131 al 271......... " 3.500
Al predetto personale compete altresi' il rimborso delle spese
effettivamente sostenute per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi nel
limite del costo del biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale
supplemento per il vitto) e per la classe di diritto stabilita come
segue:
prima classe per il personale provvisto di coefficiente di
stipendio dal 325 al 500;
seconda classe per il rimanente personale.
E' ammesso l'uso di treni rapidi normali e speciali purche' per i
medesimi sia consentita, per il tragitto da compiere, la classe
spettante.