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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I cancellieri e segretari giudiziari di prima classe, pervenuti a
tale qualifica mediante scrutinio per merito comparativo
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 22 ottobre
1961, n. 1143, e quelli che sono pervenuti o perverranno alla
qualifica predetta mediante lo scrutinio a ruolo aperto previsto
dall'articolo 1 della legge medesima, purche' abbiano conseguito
l'idoneita' nei concorsi per esame speciale previsti dal decreto
presidenziale 11 gennaio 1956, numero 4, e dall'articolo 362 dello
statuto, degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto
presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, possono conseguire la nomina
alla qualifica di cancelliere capo di pretura mediante:
1) scrutinio per merito comparativo;
2) concorso per esame.
Si applicano nei confronti del predetto personale le disposizioni
di cui all'articolo 177 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e
successive modificazioni ed integrazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 giugno 1965
SARAGAT
MORO - REALE - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE