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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per provvedere ai nuovi insediamenti dei centri abitati da
trasferire ai sensi dell'art. 3, sub art. 3 della legge 31 maggio
1964, n. 357, il Ministro per i lavori pubblici, di intesa con le
Amministrazioni comunali interessate dispone che siano compilati, a
cura e spese dello Stato, piani di fabbricazione sulla base delle
indicazioni derivanti dagli studi dei piani urbanistici
comprensoriali di cui all'art. 3, sub art. 3 della legge stessa.
Detti piani debbono contenere i caratteri generali e
particolareggiati necessari per la disciplina urbanistica ed edilizia
dei nuovi insediamenti abitativi ed hanno l'efficacia e la durata dei
piani particolareggiati di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150.
Nei Comuni ove piu' urgente si manifesti l'opera della
ricostruzione, il Ministro per i lavori pubblici, di intesa con le
Amministrazioni comunali interessate, dispone che siano compilati, a
cura e spese dello Stato, piani particolareggiati di esecuzione,
sempre che detti Comuni siano gia' dotati di un piano regolatore
generale.
I piani di cui ai precedenti commi sono adottati dalle
Amministrazioni comunali e sono pubblicati nello albo pretorio per il
periodo di quindici giorni.
Nei quindici giorni successivi possono essere presentate
osservazioni ed opposizioni ai piani, sulle quali si decide col
decreto del Ministro per i lavori pubblici che approva, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, i piani medesimi.
Detti piani sono attuati con le modalita' previste dal disposto dei
commi 16, 17 e 20 dell'art. 3, sub art. 3 della legge 31 maggio 1964,
n. 357, e devono essere inquadrati nei piani urbanistici
comprensoriali.