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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il limite di eta' per la partecipazione ai concorsi di ammissione
alla prima classe del corso normale dell'Accademia navale per allievi
ufficiali dei Corpi del genio navale e delle armi navali e' elevato a
22 anni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 giugno 1965
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE