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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva di
complemento ed i sottufficiali delle categorie del congedo che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, siano trattenuti o
richiamati in servizio perche' residenti in territori considerati
inaccessibili, continuano nella posizione di trattenuti o di
richiamati, sempre che conservino la incondizionata idoneita' al
servizio militare, fino al compimento del limite di eta' per il
collocamento in congedo assoluto.