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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fino al 31 dicembre 1968, presso i reparti di cura, i gabinetti e i
laboratori degli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito,
qualora si renda indispensabile il ricorso a prestazioni
specialistiche le prestazioni stesse, in mancanza di ufficiali medici
in possesso della necessaria specializzazione, possono essere di
volta in volta affidate a medici civili.
Per lo svolgimento delle prestazioni specialistiche di cui al comma
precedente e' conferito apposito incarico regolato da convenzione di
durata non eccedente l'anno solare, approvata con decreto
ministeriale, dalla quale devono risultare le modalita' tecniche
delle prestazioni e il compenso relativo.