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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 26 gennaio 1963, n.
52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico, e' sostituito,
a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge stessa, dal
seguente:
"Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore della presente
legge appartengono alle categorie in congedo del ruolo specialisti
sono trasferiti nelle corrispondenti categorie in congedo del ruolo
assistenti tecnici di cui all'articolo 1. Nelle stesse categorie in
congedo del ruolo assistenti tecnici sono collocati gli ufficiali che
cessano dal ruolo ad esaurimento degli specialisti in servizio
permanente dell'Arma aeronautica di cui al successivo articolo 19.
Agli ufficiali suddetti continuano ad applicarsi per il collocamento
in congedo assoluto i limiti di eta' previsti dal secondo comma
dell'articolo 63 della legge 10 aprile 1951, n. 113, sullo stato
degli ufficiali".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1965
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE