Legge Ordinaria n. 812 del 26/06/1965 (Pubblicata nella G.U. del 20 luglio 1965 n. 180)
Indennità agli ufficiali generali ed ai colonnelli dell'ausiliaria e della riserva incaricati del collaudo di lavori del Genio militare e del Genio aeronautico.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  ufficiali generali dell'ausiliaria e della riserva provenienti
dall'Arma  del  genio, i colonnelli del Genio dell'ausiliaria e della
riserva,  i  generali  e i colonnelli dell'ausiliaria e della riserva
del  Corpo  del  genio aeronautico, ruolo ingegneri (categoria edili)
possono  essere  incaricati, nella posizione di congedo, del collaudo
di lavori del Genio militare e del Genio aeronautico.
  Ai  predetti  ufficiali  e' corrisposto, per l'espletamento di ogni
incarico,  un  numero  di  regola  non  superiore ad otto di compensi
unitari  nella misura stabilita al successivo articolo 2. Tale numero
e'  determinato dal Ministero, su parere del capo del servizio che ha
conferito  lo  incarico stesso, tenendo conto del tempo impiegato nel
lavoro  da  tavolo  per  la  compilazione delle relazioni sui rilievi
eseguiti  e dei certificati di collaudo, per la revisione contabile e
per gli altri incombenti.
  Qualora   gli   incarichi   di  collaudo  dovessero  richiedere  un
eccezionale  lavoro  di tavolo per la mole delle verifiche contabili,
per  la  quantita'  e  complessita'  delle  riserve o per altre cause
accertate, puo' essere attribuito al collaudatore, in via eccezionale
e  su  parere  del  direttore  generale  del Genio, o del Genio per i
lavori  militari  della  Marina, o del Demanio aeronautico, un numero
maggiore di compensi unitari.
  Nel  caso  che  in  dipendenza  degli  incarichi suindicati debbano
recarsi  fuori  del  Comune di loro abituale residenza, gli ufficiali
predetti,  oltre  al trattamento economico di missione previsto per i
pari  grado  in  servizio  permanente,  hanno  diritto ad un compenso
unitario  di  cui al successivo articolo 2 per ogni giorno o frazione
di  giorno  trascorsi  fuori  della  residenza  abituale strettamente
indispensabili all'espletamento dell'incarico.
  Il  numero  complessivo  dei  compensi  che  puo' essere attribuito
mensilmente  a  ciascun  collaudatore  non  deve superare le sessanta
unita'.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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