Legge Ordinaria n. 814 del 05/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 20 luglio 1965 n. 180)
Aumento del contributo e dell'indennità supplementare delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, del Fondo di previdenza sottufficiali dell'Esercito e delle Casse sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A decorrere dal 1 luglio 1965 il contributo previsto dalle leggi 29
dicembre  1930,  n.  1712,  e  9 maggio 1940, n. 371, dalla, legge 14
giugno 1.934, n. 1.015, e dalla legge 4 gennaio 1937, n. 35, a favore
delle  Casse  ufficiali rispettivamente dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, e quello previsto dal regio decreto-legge 22 giugno
1933, n. 930, convertito nella legge 28 dicembre 1933, n. 1890, dalla
legge 2 giugno 1936, n. 1226, e dalla legge 19 maggio 1939, n. 894, a
favore    rispettivamente    del   Fondo   previdenza   sottufficiali
dell'Esercito   e   delle   Casse   sottufficiali   della,  Marina  e
dell'Aeronautica,  sono  aumentati dell'uno per cento dello stipendio
annuo  lordo,  considerato  in ragione dell'ottanta per cento a norma
dell'articolo  10  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 19.
 

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