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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine per gli adempimenti di cui al primo comma dell'articolo
29 della legge 16 settembre 1960, numero 1014, e riaperto fino al 31
dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge.
Il termine per gli adempimenti previsti al secondo comma dello
stesso articolo e' di mesi sei dalla comunicazione dell'approvazione
da parte della Giunta provinciale amministrativa, della deliberazione
relativa alla nuova valutazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 luglio 1965
SARAGAT
MORO - TAVIANI
Visto, il
Guardasigilli: REALE