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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il corso dei termini processuali, scadenti tra il 1 agosto, e il 15
settembre, e' sospeso di diritto fino a quest' ultima data.
La stessa disposizione si osserva per il termine stabilito
nell'articolo 201 del Codice di procedura penale.