Legge Ordinaria n. 818 del 14/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 20 luglio 1965 n. 180)
Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il corso dei termini processuali, scadenti tra il 1 agosto, e il 15
settembre, e' sospeso di diritto fino a quest' ultima data.
  La   stessa  disposizione  si  osserva  per  il  termine  stabilito
nell'articolo 201 del Codice di procedura penale.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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