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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fra il penultimo e l'ultimo comma dell'articolo 31 della legge 2
marzo 1963, n. 307, sono inseriti i seguenti commi:
"Tra i posti da mettere a concorso per la nomina ad ufficiale di
terza classe in prova dovranno essere inclusi quelli che si
renderanno vacanti nei quadri A e B del ruolo della carriera
esecutiva del personale degli uffici locali, in dipendenza di
collocamenti a riposo d'ufficio, entro un anno dalla data di
emissione del decreto che indice il concorso.
Ai candidati dichiarati idonei nei concorsi predetti potranno
essere conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, i posti che si
renderanno disponibili a qualsiasi titolo, entro un triennio dalla
data di approvazione della graduatoria, tranne quelli che si
renderanno vacanti in dipendenza dei collocamenti a riposo d'ufficio,
i quali saranno messi a concorso ai sensi del precedente comma.
Ove nel corso dello stesso triennio siano stati definiti piu'
concorsi, gli idonei del concorso definito prima hanno la precedenza
rispetto a quelli inclusi nella graduatoria approvata
successivamente".