Legge Ordinaria n. 835 del 13/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 23 luglio 1965 n. 183)
Proroga dei benefici previsti dall'articolo 8, primo comma, della legge 29 luglio 1957, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, per le imprese artigiane, le piccole industrie, le imprese alberghiere e di trasporto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente legge
                               Art. 1.

  I  benefici previsti dal primo comma dell'articolo 8 della legge 29
luglio  1957,  n.  635, e successive modificazioni ed integrazioni, a
favore  delle  nuove imprese artigiane, delle nuove piccole industrie
delle  nuove  imprese  alberghiere  e di quelle esercenti impianti di
trasporto,  sono  concessi,  con  le stesse modalita' stabilite dalla
suddetta  legge, fino a quando non saranno emanate nuove disposizioni
per   l'esecuzione  di  opere  straordinarie  di  pubblico  interesse
nell'Italia   settentrionale   e   centrale   e  comunque  non  oltre
l'esercizio finanziario 1968.
 

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