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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La misura delle indennita' spettanti ai testimoni indicati
nell'articolo 1 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, e' elevata
a lire 700 giornaliere.