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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le votazioni per il rinnovo delle cariche di cui allo articolo 13,
lettera a), della legge 25 luglio 1956, n. 860, e al primo comma
dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, hanno luogo
contemporaneamente entro la data del 30 aprile 1966.
Restano fermi i termini per i relativi adempimenti elettorali
fissati dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
23 ottobre 1956, n. 1202, e dall'articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 18, marzo 1957, n. 265.
La durata in carica delle attuali Commissioni provinciali e
regionali per l'artigianato e del Comitato centrale dell'artigianato,
nonche' degli attuali organi di amministrazione e di controllo delle
Casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani e della
relativa Federazione, gia' prorogata con legge 6 dicembre 1964, n.
1320, fino al 31 ottobre 1965, e' ulteriormente prorogata fino
all'insediamento dei nuovi organi provinciali regionali e centrali,
costituiti a seguito delle elezioni di cui al primo comma del
presente articolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 1965
SARAGAT
MORO - LAMI STARNUTI -
DELLE FAVE
Visto, il Guardasigilli: REALE