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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I magistrati componenti il Consiglio superiore possono partecipare
ai concorsi o agli scrutini per la promozione a condizione che non
facciano piu' parte del Consiglio da almeno un anno prima della
scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di
partecipazione al concorso o allo scrutinio ovvero nel caso che il
Consiglio sia venuto a cessare prima della scadenza anzidetta.
I magistrati componenti il Consiglio superiore possono tuttavia
partecipare agli scrutini indetti mentre sono in carica; in tal caso
le valutazioni di cui all'articolo 17 e seguenti della legge 4
gennaio 1963, n. 1, saranno fatte soltanto nell'anno successivo a
quello in cui i magistrati hanno cessato di far parte del Consiglio
dalla nuova Commissione di scrutinio.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente, la promozione del
magistrato decorrera', ai soli effetti giuridici, dalla data in cui
la promozione stessa sarebbe stata conseguita se il magistrato non
avesse fatto parte del Consiglio superiore o fosse venuto a trovarsi
nella condizione di cui al primo comma del presente articolo.
Le disposizioni che precedono si applicano anche agli scrutini che
non sono stati ancora definiti al momento dell'entrata in vigore
della presente legge.
I termini di cui agli articoli 14 e 27 della legge 4 gennaio 1963,
n. 1, sono riaperti per consentire ai magistrati di cui al primo
comma di presentare la domanda di partecipazione agli scrutini.