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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I dipendenti statali possono riscattare, al solo fine del
trattamento di quiescenza e secondo le disposizioni in vigore, i
periodi di servizio prestato alle dipendenze degli Educandati
femminili dello Stato e dei Convitti nazionali, anteriormente alla
loro ammissione nei ruoli del personale dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 1965
SARAGAT
MORO - COLOMBO - GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE