Legge Ordinaria n. 839 del 13/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 23 luglio 1965 n. 183)
Riscatto, ai fini della pensione statale, del servizio prestato presso i Convitti nazionali e gli Educandati femminili dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I   dipendenti   statali  possono  riscattare,  al  solo  fine  del
trattamento  di  quiescenza  e  secondo  le disposizioni in vigore, i
periodi   di  servizio  prestato  alle  dipendenze  degli  Educandati
femminili  dello  Stato  e dei Convitti nazionali, anteriormente alla
loro ammissione nei ruoli del personale dello Stato.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 luglio 1965

                               SARAGAT

                                                 MORO - COLOMBO - GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)

Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it
(attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)