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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
Articolo unico.
Le disposizioni contenute nell'articolo unico della legge 24 luglio
1954, n. 596, sono estese ai sanitari degli istituti provinciali per
l'infanzia e degli istituti ad essi assimilabili ai sensi della legge
istitutiva degli istituti provinciali per l'assistenza all'infanzia
ed ai sensi del testo unico delle leggi sanitarie.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 1965
SARAGAT
MORO - MARIOTTI - TAVIANI
- COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE