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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Tra il primo ed il secondo comma dell'articolo 75 della legge 3
aprile 1958, n. 460, e' inserito il comma seguente:
"E', inoltre, necessario aver riportato le qualifiche indicate nei
successivi articoli, previste dall'articolo 2 della legge 5 novembre
1902, n. 1695, che resta estesa al Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza. Qualora tali qualifiche non siano state attribuite per
assenza dal servizio determinata da malattia dipendente da causa di
servizio, si fara' riferimento, ai fini dell'ammissione agli esami ed
agli scrutini, all'ultimo o alle ultime qualifiche attribuite o, se
queste mancano, al giudizio espresso nei rapporti informativi per i
periodi di servizio prestati" .