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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Istituzione e scopi del Fondo.
E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale
un "Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente dalle
aziende di navigazione aerea".
Il Fondo ha lo scopo di provvedere al trattamento di pensione in
favore degli iscritti e dei loro superstiti, secondo le norme
contenute nella presente legge.