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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'organico della banda della Guardia di finanza e' compreso
nell'organico generale del Corpo ed e' cosa stabilito:
1 ufficiale, maestro direttore, 1 maresciallo maggiore, carica
speciale, vice direttore, 102 sottufficiali, appuntati e finanzieri,
musicanti.
Non possono essere assegnati alla banda sottufficiali, appuntati e
finanzieri in eccedenza all'organico previsto dal precedente comma,
anche se in qualita' di musicanti aggregati o di allievi musicanti.