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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti aventi valore di legge ordinaria, disciplinanti l'ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri, con l'osservanza dei
principi e criteri direttivi contenuti negli articoli che seguono.
Le norme di cui al precedente comma saranno emanate con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari
esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica
istruzione, per il commercio con l'estero e per il lavoro, udita una
Commissione parlamentare composta da dieci senatori e da dieci
deputati, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, integrata
da sei rappresentanti sindacali nominati dal Ministro per gli affari
esteri.