Legge Ordinaria n. 892 del 13/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 30 luglio 1965 n. 189)
Modifica all'articolo 4 della legge 25 gennaio 1962, n. 25, sulla proroga del termine per l'attuazione dei piani regolatori nei Comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  All'articolo  4 della legge 25 gennaio 1962, n. 25, sono aggiunti i
seguenti commi:
  "L'Istituto  autonomo case popolari di Messina potra' scegliere per
le  costruzioni  dei  suddetti  alloggi,  previo parere del Consiglio
comunale,  anche  altre  aree  di  sua  proprieta'  ovvero  procedere
all'espropriazione  delle  aree occorrenti, ai sensi dell'articolo 21
della legge 2 luglio 1949, n. 408.
  Gli  alloggi  costruiti,  in  dipendenza della presente legge, sono
destinati  esclusivamente  ad accogliere le famiglie in atto allocate
nelle baracche e nei ricoveri provvisori.
  L'Istituto  autonomo  case  popolari  procedera' contemporaneamente
alla  consegna  dei  nuovi alloggi, alla demolizione delle baracche e
dei ricoveri resi liberi.
  Le  aree  rese  libere  in conseguenza di tali demolizioni dovranno
essere   utilizzate  dall'Istituto  autonomo  case  popolari  per  la
costruzione  di alloggi popolari, da destinare alle famiglie allocate
in  altri  ricoveri  provvisori  della  citta',  fino  alla  completa
eliminazione di essi.
  L'assegnazione   viene   effettuata   dalla   Commissione  prevista
dall'articolo  10  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 23
maggio 1964, n. 655".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 13 luglio 1965

                               SARAGAT

                                             MORO - MANCINI - TAVIANI
                                                              - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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