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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
All'articolo 4 della legge 25 gennaio 1962, n. 25, sono aggiunti i
seguenti commi:
"L'Istituto autonomo case popolari di Messina potra' scegliere per
le costruzioni dei suddetti alloggi, previo parere del Consiglio
comunale, anche altre aree di sua proprieta' ovvero procedere
all'espropriazione delle aree occorrenti, ai sensi dell'articolo 21
della legge 2 luglio 1949, n. 408.
Gli alloggi costruiti, in dipendenza della presente legge, sono
destinati esclusivamente ad accogliere le famiglie in atto allocate
nelle baracche e nei ricoveri provvisori.
L'Istituto autonomo case popolari procedera' contemporaneamente
alla consegna dei nuovi alloggi, alla demolizione delle baracche e
dei ricoveri resi liberi.
Le aree rese libere in conseguenza di tali demolizioni dovranno
essere utilizzate dall'Istituto autonomo case popolari per la
costruzione di alloggi popolari, da destinare alle famiglie allocate
in altri ricoveri provvisori della citta', fino alla completa
eliminazione di essi.
L'assegnazione viene effettuata dalla Commissione prevista
dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23
maggio 1964, n. 655".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 1965
SARAGAT
MORO - MANCINI - TAVIANI
- REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE