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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
A modifica di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 3 agosto
1949, n. 589, e dall'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 184,
spetta all'Ente acquedotti siciliani di provvedere - per conto e
nell'interesse dei Comuni della Regione siciliana i quali intendano
ricostruire, ampliare o migliorare gli acquedotti e le reti interne
di distribuzione - a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi
citate.
L'Ente acquedotti siciliani, in base ad apposite convenzioni con i
Comuni, puo' sostituirsi agli stessi anche per quanto riguarda la
contrattazione dei mutui.
Possono essere esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui
ai precedenti commi i Comuni riuniti in Consorzio ai quali sia
riconosciuto dal Ministero dei lavori pubblici il possesso di
un'adeguata attrezzatura tecnica ed amministrativa che assicuri la
soddisfacente esecuzione delle opere da realizzare e la loro
manutenzione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 1965
SARAGAT
MORO - MANCINI - TAVIANI
- COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE