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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Al quadro I "Ruolo naviganti normale" della tabella n. 3, annessa
alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, quale
risulta modificata dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1963, n.
1431, sono apportate le seguenti varianti:
- le parole inserite nella colonna 3 in corrispondenza dei gradi
di generale di divisione aerea e di tenente colonnello sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
"1 anno di comando di divisione aerea, o comando equipollente,
salvo che nel grado di generale di brigata aerea si sia tenuto il
comando di brigata aerea, o comando equipollente, per almeno un
anno";
"2 anni in reparti di impiego, dei quali uno di comando di gruppo
o comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel
grado di maggiore; aver frequentato il corso superiore della scuola
di guerra aerea".
- le parole inserite nella colonna 3 in corrispondenza dei gradi di
generale di brigata aerea e di maggiore sono soppresse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 luglio 1965
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli:
REALE