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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi
valore di legge ordinaria:
1) norme per l'istituzione di Enti di sviluppo nelle Marche e
nell'Umbria, con l'ordinamento ed i compiti di cui al seguente punto
2);
2) norme per adeguare gli Enti e le Sezioni di riforma fondiaria,
che vengono trasformati in Enti di sviluppo, ai compiti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, ed a
quelli di cui alla presente legge, nonche' per disporre la fusione
degli Enti che operano in una stessa Regione.