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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I titolari di pensione delle assicurazioni obbligatorie per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e loro
familiari, disciplinate rispettivamente dal regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827, dalla legge 3 gennaio 1960, n. 5, dalla legge
26 ottobre 1957, n. 1047, dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, e
successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto ad una
pensione nella misura di lire 12.000 mensili a carico del Fondo
sociale di cui al successivo articolo 2, a decorrere dal 1 gennaio
1965.
La pensione di cui sopra e' maggiorata di un'aliquota pari ad un
dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi con la rata di
dicembre.