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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e' sostituito dal
seguente:
"L'indennita' di espropriazione delle aree e' determinata
dall'Ufficio tecnico erariale nei modi previsti dall'articolo 13
della, legge 15 gennaio 1885, n. 2892.
L'Ufficio tecnico erariale comunica al prefetto ed al sindaco
l'indennita' fissata.
In aggiunta all'indennita', e' contemporaneamente corrisposta, al
proprietario espropriato, per ogni anno e frazione di anno calcolata
ad anno intero compresi tra la data di approvazione del piano e la
data del decreto di esproprio, una somma pari al 2 per cento
dell'importo medio degli indennizzi o, in mancanza, dei prezzi di
acquisto, rispettivamente liquidati o pagati, per metro quadrato, per
le espropriazioni o gli acquisti effettuati nella zona, ai sensi
della presente legge, in ciascuno di tali anni o frazioni di anno".