Legge Ordinaria n. 911 del 14/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 2 agosto 1965 n. 192)
Modifica al regime tributario degli appalti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  limite massimo per l'esonero dalla registrazione, salvo il caso
d'uso,   dei   contratti   di  appalto  conclusi  verbalmente  o  per
corrispondenza  commerciale,  previsto  dall'art.  4  della  legge 15
febbraio 1949, n. 33, e' elevato da lire 250 mila a lire un milione.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 luglio 1965

                               SARAGAT

                                                    MORO - TREMELLONI

                                                    Visto,         il
Guardasigilli: REALE
 

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