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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il limite massimo per l'esonero dalla registrazione, salvo il caso
d'uso, dei contratti di appalto conclusi verbalmente o per
corrispondenza commerciale, previsto dall'art. 4 della legge 15
febbraio 1949, n. 33, e' elevato da lire 250 mila a lire un milione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 luglio 1965
SARAGAT
MORO - TREMELLONI
Visto, il
Guardasigilli: REALE