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La. Camera dei deputati ed il Senato della, Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la concessione, a favore dell'Ente acquedotti
siciliani, nelle spese che ha sostenuto e deve sostenere per la
manutenzione degli acquedotti comunali la cui gestione e' affidata
all'Ente stesso, di contributi annui di lire 500 milioni per
l'esercizio 1963-64, di lire 250 milioni per il periodo 1 luglio-31
dicembre 1964; di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal
1965 al 1967; e di lire 250 milioni per l'esercizio 1968.
Le somme di cui al presente articolo saranno iscritte negli stati
di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli
esercizi ed il periodo suddetti.