Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 29 ottobre
1954, n. 1046, primo comma, il limite massimo di eta' per
l'ammissione alle scuole e' elevato a 45 anni. Detta elevazione sara'
limitata ad un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
In deroga a quanto disposto dall'articolo 7 della predetta legge 29
ottobre 1954, n. 1046, gli aspiranti di cui al comma precedente del
presente articolo sono esonerati dalla frequenza del tirocinio
pratico, fermo restando l'obbligo della frequenza delle lezioni
teoriche.