Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile e' autorizzato
a riconoscere, agli effetti del Codice della navigazione approvato
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e di ogni altra legge in
quanto applicabile, per la durata di anni trenta, la qualifica
privata dell'aeroporto di Torino-Caselle.
Allo scadere dei trenta anni le infrastrutture costruite dal comune
di Torino sulla parte dell'aeroporto di Torino-Caselle di pertinenza
del Demanio statale diverranno di proprieta' dello Stato.
I Ministri per i trasporti e per l'aviazione civile, per la difesa,
per le finanze e per il tesoro provvederanno all'adozione degli atti
di rispettiva competenza necessari per l'esecuzione della presente
legge, nonche' alla disciplina, mediante apposita convenzione di
durata trentennale, dei rapporti tra lo Stato ed il comune di Torino,
al quale, per il periodo in cui e' abilitato all'esercizio
dell'aeroporto, competono tutti i diritti derivanti dall'esercizio
aeroportuale, compresi quelli di cui alla legge 9 gennaio 1956, n.
24.