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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia per il regolamento del
traffico di persone, nonche' dei trasporti e delle comunicazioni
terrestri e marittime tra le aree limitrofe, concluso ad Udine il 31
ottobre 1962.