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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'articolo 70 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, delle leggi
sulla caccia e' cosi' modificato:
Art. 70. - "Ai guardiacaccia dipendenti dai Comitati provinciali e
alle guardie giurate dipendenti da concessionari di bandite e riserve
e' vietata la caccia e l'uccellagione nelle localita' in cui
esercitano la loro funzione.
Essi possono di volta in volta essere autorizzati, dai Comitati o
dai concessionari, a cacciare - nei periodi di apertura - determinate
specie di selvaggina.
Gli agenti di vigilanza, di cui all'articolo 68 - escluse le
guardie giurate volontarie - sono autorizzati alla uccisione e alla
cattura degli animali nocivi in ogni epoca, e a tale scopo possono
portare il fucile da caccia con munizione spezzata anche in tempo di
divieto purche' siano muniti, in mancanza della normale licenza,
dello speciale porto d'armi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 luglio 1965
SARAGAT
MORO - TAVIANI - REALE -
ANDREOTTI - TREMELLONI -
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE