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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Negli stati di previsione dei Ministeri del tesoro, di grazia e
giustizia e della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1965,
sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella A.