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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni contenute nell'articolo 65 del testo unico delle
leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto
21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni, si applicano a
tutti i militari delle Forze armate, ivi compresi i militari del
Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonche' agli
appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Le disposizioni stesse si applicano, altresi', al personale civile,
compreso quello operaio, dell'Amministrazione militare che prende
imbarco a bordo delle navi militari.