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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Oggetto e sfera di applicazione della legge
Le disposizioni della presente legge concernono la pesca esercitata
nelle acque rientranti nelle attribuzioni conferite dalle leggi
vigenti al Ministero della marina mercantile e, limitatamente ai
cittadini italiani, nel mare libero.
E' considerata pesca marittima ogni attivita' diretta a catturare
esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita siano
le acque sopraindicate, indipendentemente dal mezzi adoperati e dal
fine perseguito.