Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 luglio 1965, nei
riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti
degli Enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di
asilo e di scuole elementari parificate, ai fini della determinazione
del trattamento di quiescenza, sia esso nella forma della pensione
oppure nella forma dell'indennita' una volta tanto, la retribuzione
annua contributiva, attribuita in conformita' alle vigenti
disposizioni a ciascun iscritto per ogni anno solare dell'intera
carriera di servizio, viene considerata distintamente nelle parti a)
e b) definite dal commi seguenti.
La parte a) e' costituita:
1) dagli emolumenti contemplati dall'articolo 15 della legge 5
dicembre 1959, n. 1077, dal comma secondo dell'articolo 16 della
legge stessa e dal primo comma del successivo articolo 2 oppure,
qualora si tratti di segretari comunali e provinciali, dall'articolo
17 della legge citata, nonche' dal comma primo e dal n. 1) del comma
secondo del successivo articolo 2.
La parte b) e' costituita:
1) dagli eventuali assegni riguardati dal comma primo
dell'articolo 16 della citata legge 5 dicembre 1959, n. 1077;
2) dagli interi emolumenti corrisposti per servizi resi
simultaneamente a quello principale;
3) dagli interi emolumenti corrisposti nei periodi di
continuazione di iscrizione o di reiscrizione che diano luogo al
trattamento nella forma della pensione aggiuntiva prevista
dall'articolo 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610;
4) dai compensi mensili corrisposti ai segretari comunali e
provinciali contemplati al n. 2) del secondo comma del successivo
articolo 2.
Per il periodo di continuazione di iscrizione o di reiscrizione che
non superi i cinque anni, qualora la parte a) della retribuzione
annua contributiva goduta nel periodo stesso risulti superiore a
quella riferita alla data della precedente cessazione dal servizio,
la differenza e', in ogni caso, da comprendersi nella parte b) della
retribuzione. Tale norma non trova applicazione per il personale
riguardato dall'articolo 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.
Per gli assegni di cui al n. 1) del comma terzo, in godimento al 1
gennaio 1958 oppure al 1 gennaio 1961, la retribuzione annua
contributiva costante con riferimento ai servizi resi anteriormente
al 1 gennaio 1958 e' attribuita per un numero di anni solari pari
agli anni utili a pensione a tale data computati comprendendovi i
servizi o periodi ammessi a riscatto o a riconoscimento su domande
presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge. La
predetta retribuzione annua contributiva costante e' pari:
nel caso in cui gli assegni stessi non risultino goduti al 1
gennaio 1964, al prodotto dell'ammontare annuo degli assegni in
godimento al 1 gennaio 1958 per il coefficiente della tabella E unita
alla legge 11 aprile 1955, n. 379, corrispondente agli anni
considerati utili nel senso suindicato;
nel caso in cui gli assegni stessi non risultino goduti al 1
gennaio 1958, al prodotto dell'ammontare annuo degli assegni in
godimento al 10 gennaio 1961, derivanti da, deliberazioni adottate
anteriormente a tale data, per il coefficiente fisso 0,693 e per il
predetto coefficiente della tabella E;
nel caso in cui gli assegni risultino goduti al 1 gennaio 1958 e
al 1 gennaio 1964, al piu' favorevole dei due prodotti dianzi
indicati.
Le parti b) della retribuzione annua contributiva attribuita a
ciascun iscritto in applicazione dei commi precedenti sono
maggiorate, per gli anni solari anteriori al 1964, del 35 per cento.