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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge
Art. 1.
I servizi di soccorso tecnico, quando non vi sia pericolo imminente
di danno a persone ed a cose, e le visite ed i servizi di vigilanza,
ai fini della prevenzione incendi, resi dal Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 26, lettere a) e b) della
legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e 12 della legge 13 maggio 1961, n.
469, nonche' le prestazioni del Centro studi ed esperienze sui
richiesta di enti e di privati, sono effettuati a pagamento, in
conformita' delle disposizioni della presente legge.
Sono esenti dal pagamento le prestazioni richieste dalle
Amministrazioni dello Stato.