Legge Ordinaria n. 967 del 26/07/1965 (Pubblicata nella G.U. del 17 agosto 1965 n. 205)
Nuove autorizzazioni di spesa per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, e dal Regolamento della C.E.E. n. 17/64 del 5 febbraio 1964.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  attuare le iniziative e gli interventi di cui al sottoindicati
articoli  della  legge  2  giugno  1961, n. 454, le autorizzazioni di
spesa  ivi previste, per l'esercizio finanziario 1965, sono aumentate
nelle seguenti misure:

                                                              Milioni
                                                              di lire

  Art. 5. - Ricerche di mercato . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
  Art. 7. - Attivita' dimostrativa ed assistenza tecnica. . . . . 500
  Art. 8. - Contributi per opere di miglioramento fondiario . . 9.000
  Art. 13. - Contributi per opere di miglioramento in montagna. 4.500
  Art. 14. - Miglioramento delle produzioni pregiate. . . . . . 1.000
  Art. 15. - Difesa delle piante dalle cause nemiche. . . . . . . 200
  Art. 18. - IV comma: Contributi per la meccanizzazione. . . . 5.000
  Art. 19. - Credito di conduzione. . . . . . . . . . . . . . . 3.500
  Art. 20. - Agevolazioni per la costituzione di impianti cooperativi
ed interventi per lo sviluppo della cooperazione:
    primo comma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000
    quinto comma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
  Art. 21. - Organizzazione ed attrezzature di mercato. . . . . 3.500
  Art. 22. - Irrigazione e bonifica . . . . . . . . . . . . . . 3.000
  Art. 23. - Opere pubbliche di bonifica montana. . . . . . . . 3.000
  Art. 27. - Sviluppo e consolidamento della proprieta' contadina:
    primo capoverso del primo comma . . . . . . . . . . . . . . 2.500
    secondo capoverso del primo comma . . . . . . . . . . . . . . 400

  I  limiti  d'impegno  previsti  dall'articolo  9,  quarto  comma  e
dall'art.  16, primo comma, lettera b), della legge 2 giugno 1961, n.
454,  sono  aumentati  per l'esercizio 1965, rispettivamente, di lire
600 milioni e di lire 300 milioni.
  E' altresi' aumentata di lire 600 milioni l'autorizzazione di spesa
per  oneri  di  carattere generale di cui all'articolo 41 della legge
citata.
  A  favore  del  fondo di rotazione, istituito con la legge 8 agosto
1957,  n. 777, e' autorizzata l'ulteriore anticipazione di lire 6.000
milioni.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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