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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'attuazione degli
interventi previsti dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n.
739, a favore delle aziende agricole danneggiate da calamita'
naturali o da eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel
territorio nazionale dal 14 maggio 1965 alla data di entrata in
vigore della presente legge.