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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Per gli acquisti di immobili destinati alla realizzazione dei
programmi costruttivi, effettuati o da effettuarsi da parte degli
Istituti autonomi per le case popolari, non si applica la
disposizione di cui alla legge 5 giugno 1850, n. 1037.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1965
SARAGAT
MORO - MANCINI - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE