Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il limite massimo di lire 1.400.000 a chilometro, stabilito
dall'articolo 2 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e' elevato a lire
3.948.900 per la sovvenzione da accordarsi alla Compagnia delle
ferrovie del Mezzogiorno d'Italia per l'esercizio del tronco Santa
Maria Capua Vetere-Piedimonte d'Alife di chilometri 41 + 084,52 della
ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife, conformemente al voto 20 novembre
1962, n. 241-A espresso dalla Commissione istituita a norma
dell'articolo 10 della stessa legge 2 agosto 1952, n. 1221.
Per tale sovvenzione, dovuta alla data di inizio dell'esercizio
ferroviario e fino alla scadenza della concessione, valgono ai fini
della revisione le disposizioni dell'articolo 8 della legge 2 agosto
1952, n. 1221, e dell'articolo 4 della legge 7 marzo 1958, n. 237.
In sede di revisione sara' tenuto conto dell'onere per
l'ammortamento ed interessi della spesa di ricostruzione per gli
immobili e gli impianti fissi non coperta dal contributo erogato
dallo Stato in applicazione della legge 14 giugno 1949, n. 410.
Sono applicabili alla sovvenzione stessa le disposizioni di cui
all'articolo 3 della legge 7 marzo 1958, n. 237.