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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 3 della legge 26
aprile 1964, n. 310, per la presentazione della relazione da parte
della Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del
patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, e'
prorogato di quattro mesi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di
farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1965
SARAGAT
MORO - GUI - MANCINI
Visto, il
Guardasigilli: REALE