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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai titolari di pensioni o rendite per lavoratori subordinati,
indicati nell'articolo 1 primo comma, della legge 4 agosto 1933, n.
692, e' data facolta' di optare per l'assistenza di malattia prevista
da detta legge anche se l'assistenza stessa spetti loro per altro
titolo o in virtu' di assicurazione propria o di altri membri della
famiglia.
La facolta' di cui al precedente comma puo' essere fatta valere
purche' l'assistenza di malattia spettante ai titolari di pensione
per altro titolo non preveda tutte le seguenti prestazioni:
1) assistenza generica e specialistica, ivi compresa l'assistenza
ostetrica;
2) assistenza ospedaliera;
3) assistenza farmaceutica;
4) assistenza integrativa sanitaria.
La facolta' di opzione deve essere esercitata dal titolare della
pensione o rendita entro il 30 novembre di ciascun anno, ovvero entro
il termine di trenta giorni da quello della liquidazione della
pensione o rendita, con atto diretto congiuntamente all'Istituto di
malattia prescelto e a quello escluso. Una volta esercitata,
l'opzione e' irrevocabile per la durata dell'anno solare in corso e
si intende tacitamente prorogata per l'anno successivo qualora non
venga revocata entro il 30 novembre.
L'esercizio della opzione e' operante anche per i familiari
considerati a carico ai fini dell'assistenza di malattia del titolare
di pensione che ha esercitato l'opzione.