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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le parole "sede stabile" di cui al titolo della legge 9 febbraio
1963, n. 59, si riferiscono semplicemente alla indicazione e
precisazione della localita' in cui il produttore diretto agricolo
intenda effettuare la vendita e non comportano per lo stesso
obbligatoriamente il possesso e l'uso di locali, chioschi, baracche e
simili stabilmente fissati al suolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1965
SARAGAT
MORO - LAMI STARNUTI
- FERRARI AGGRADI
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE