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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il titolo di abilitazione all'insegnamento di cui al primo e
secondo comma della legge 13 luglio 1954, numero 542, ottenuto con
votazione non inferiore a 7 decimi, si intende compreso, anche se non
congiunto a laurea, tra i titoli prescritti dal primo comma
dell'articolo 11 della legge 28 luglio 1961, n. 831, ai fini
dell'assunzione nei ruoli ordinari dei professori di istituti di
istruzione secondaria prevista dallo stesso articolo; per gli
insegnanti ex combattenti ed assimilati e per i perseguitati politici
e razziali, di cui al quarto comma del medesimo articolo 11, e'
richiesta l'abilitazione comunque conseguita anche se non congiunta a
laurea.