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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due
revisioni semestrali, secondo le modalita' e nei termini previsti dal
titolo II della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, con l'iscrizione di
coloro che hanno compiuto o compiano il 21° anno di eta',
rispettivamente, dal 1 gennaio al 30 giugno e dal 1 luglio al 31
dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui.
all'articolo 3 della legge citata.
Le variazioni apportate alle liste elettorali hanno effetto,
rispettivamente, il 1 gennaio ed il 1 luglio di ogni anno.