Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per la difesa ha facolta', in tempio di pace, di
concedere il rinvio del servizio militare ai giovani obbligati alla
leva che, il possesso di speciali requisiti, chiedano di prestare la
loro opera per la durata di almeno due anni continuativamente in un
Paese in via di sviluppo fuori d'Europa.