Legge Ordinaria n. 1033 del 08/11/1966 (Pubblicata nella G.U. del 7 dicembre 1966 n. 308)
Norme integrative del capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, per la dispensa dal servizio di leva dei cittadini che prestino servizio di assistenza tecnica in Paesi in via di sviluppo secondo accordi stipulati dallo Stato italiano.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  per  la  difesa  ha  facolta',  in tempio di pace, di
concedere  il  rinvio del servizio militare ai giovani obbligati alla
leva  che, il possesso di speciali requisiti, chiedano di prestare la
loro  opera  per la durata di almeno due anni continuativamente in un
Paese in via di sviluppo fuori d'Europa.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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